A Navelli? Ma no!

terremoto civitaretengaNiente multe per chi pagherà in ritardo il versamento delle imposte TIA, TARI e TASI. L’ha stabilito qualche giorno fa il Sindaco di Raiano, Marco Moca, con delibera di giunta.

In particolare, i contribuenti hanno la possibilità di integrare, in sede di saldo, un insufficiente versamento effettuato in acconto, senza applicazione di sanzioni ed interessi moratori relativamente alle componenti TASI e IMU dovute per l’anno 2014. Inoltre, non saranno applicati gli interessi e sanzioni anche nel caso di omesso pagamento dell’acconto ove in sede di saldo sia pagata l’intera somma dovuta per TASI e IMU anno 2014.

Lo stesso dovrebbe fare l’Amministrazione comunale di Navelli considerato che molti concittadini hanno deciso di non pagare l’acconto TASI sugli immobili inagibili a causa del terremoto in attesa di conoscere i chiarimenti richiesti dal Comune dell’Aquila al Ministero delle Finanze non sussistendo certezza circa il pagamento di questo tributo su tali immobili. Sarebbe il minimo dopo non averli esentati a differenza di altri comuni vicini e, per giunta, non aver applicato la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

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Paga e #TASI!

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“Risponde il Sindaco, affermando che ogni anno si cerca di recuperare una annualità, con una azione graduale per non infierire ulteriormente sui contribuenti.” (Verbale D.C.C. n. 21 del 27.09.2014)

In fondo i cittadini di #Navelli e #Civitaretenga nel 2013, oltre alle tasse dell’anno in corso, hanno soltanto pagato per intero anche le tasse sospese per il periodo aprile 2009 – giugno 2010 a causa del #terremoto nonostante l’abbattimento del 60% e la restituzione del restante 40% in 120 rate mensili previsti dalla legge L. 183/2011, art. 33, comma 28, la cui definizione dell’ambito di applicazione è stata ampiamente chiarita da autorevoli pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze. PAGA E #TASI

“Il Sindaco precisa che anche le persone con case inagibili usufruiscono dei servizi indivisibili”. (Verbale D.C.C. n. 21 del 27.09.2014)

Dunque, per il Sindaco di #Navelli anche chi possiede una seconda casa inagibile a causa del #terremoto nel centro storico di #Civitaretenga (che dal 06.04.2009 è ancora zona rossa) usufruisce dei servizi indivisibili, ovvero viabilità locale e pulizia strade, illuminazione pubblica, polizia locale, manutenzione aree pubbliche. Per giunta, l’Amministrazione comunale di ‪#‎Navelli‬ non solo ha deciso, a differenza di altri comuni del comprensorio come Caporciano, San Pio delle Camere, Prata D’Ansidonia, Barisciano, di far pagare la ‪#‎TASI‬ anche sulle abitazioni inagibili a causa del ‪#‎terremoto‬ ma non ha previsto nel regolamento comunale per l’applicazione della ‪#‎IUC‬ neppure la riduzione del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni, essendo la base imponibile la stessa dell’‪#‎IMU‬. PAGA E #TASI!

“Replica il Sindaco rilevando che la rideterminazione delle scadenze di pagamento non incide affatto sulla capacità contributiva dei cittadini perché le somme da pagare sono sempre le stesse, viene solo spostata la scadenza di pagamento.” (Verbale D.C.C. n. 21 del 27.09.2014)

In fondo i cittadini di #Navelli e #Civitaretenga il prossimo anno si troveranno a pagare insieme alle tasse dell’anno in corso soltanto tre rate #TARI 2014 ed inevitabilmente la #TARSU 2011, ad oggi non ancora riscossa. E tutto questo dopo che nel 2013 hanno pagato per intero anche le tasse sospese per il periodo aprile 2009 – giugno 2010 a causa del sisma nonostante l’abbattimento del 60% e la restituzione del restante 40% in 120 rate mensili previsti dalla legge L. 183/2011, art. 33, comma 28, la cui definizione dell’ambito di applicazione è stata ampiamente chiarita da autorevoli pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze. PAGA E #TASI

“Il Vicesindaco dichiara, inoltre, che se il Comune di #Navelli, come hanno fatto altri, avesse applicato l’aliquota TASI del 2 per mille e poi avesse applicato l’abbattimento del 50% per alcune fattispecie sarebbe sembrata una presa in giro per i cittadini e, pertanto, si è preferito applicare il minimo per tutti.” (Verbale D.C.C. n. 21 del 27.09.2014)

Di sicuro il Comune di #CasteldelMonte che ha applicato l’aliquota TASI dell’uno per mille sia per l’abitazione principale e relative pertinenze che per tutti gli altri immobili e in più la #detrazione di 50 euro per l’abitazione principale e pertinenze della stessa maggiorata di ulteriori 30 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni oppure il Comune di #CastelvecchioCalvisio, di #Barisciano, di #SanPiodelleCamere, etc. che hanno applicato l’aliquota TASI dell’uno per mille sia per l’abitazione principale e relative pertinenze che per tutti gli altri immobili esentando altresì, a differenza del Comune di Navelli, i fabbricati dichiarati inagibili a causa del #terremoto, non hanno preso in giro i suoi cittadini. PAGA E #TASI

“Il Vicesindaco afferma, poi, che quest’anno non si è potuto fare di più anche perché si è dovuto far fronte al riconoscimento di un rilevante debito fuori bilancio, causato da altre Amministrazioni precedenti, anche se qualcuno va affermando che la colpa è di Paolo Federico.” (Verbale D.C.C. n. 21 del 27.09.2014)

Quali sarebbero le “altre Amministrazioni precedenti” che hanno causato un rilevante debito fuori bilancio? L’attuale Vicesindaco non ha forse ricoperto la carica di sindaco del Comune di #Navelli dal 1999 al 2010, ovvero per ben 11 anni, tra l’altro senza uno straccio di opposizione? E chi sarebbe questo presunto accusatore? PAGA E #TASI

“Infine, il Vicesindaco contesta alla minoranza di aver fatto un comunicato stampa facendo riferimento non già ai Comuni vicini, ma ad un Comune il cui raffronto con il Comune di #Navelli appare improponibile perché il primo è stato molto più danneggiato dal sisma”. (Verbale D.C.C. n. 21 del 27.09.2014)

Giustappunto. Il Comune di #VillaSantAngelo, il secondo Comune più colpito dal #terremoto, ha azzerato la TASI per tutti e dimezzato la tassa sui rifiuti mantenendo un’aliquota IMU per le abitazioni non principali pari a 7,6 per mille. PAGA E #TASI!

verbale - Copia

P.S. Consegnare direttamente a domicilio ad una persona anziana il modello F24 già compilato per fargli pagare la #TASI sulla abitazione distrutta dal #terremoto non ha prezzo. PAGA E #TASI!

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Sopra il cotto l’acqua bollente

Navelli – Scrive Gaetano Cantalini: “Dopo che ai cittadini si sono fatte pagare per intero le tasse sospese per il periodo aprile 2009 – giugno 2010 a causa del sisma nonostante l’abbattimento del 60% e la restituzione del restante 40% in 120 rate mensili previsti dalla legge L. 183/2011, art. 33, comma 28, la cui definizione dell’ambito di applicazione è stata ampiamente chiarita da autorevoli pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerato altresì che ai comuni del cratere sono stati assegnati contributi straordinari per far quadrare i bilanci e compensare le minori entrate dovute al sisma, ci si aspettava per quest’anno una sensibile riduzione delle tasse da parte dell’Amministrazione comunale di Navelli come ha fatto, per esempio, uno dei comuni aquilani maggiormente colpiti dal terremoto, il Comune di Villa Sant’Angelo, che ha addirittura azzerato la TASI e dimezzato la tassa sui rifiuti mantenendo un’aliquota IMU per le abitazioni non principali pari a 7,6 per mille. Ed invece:
–  per quanto riguarda l’IMU, nessuna riduzione delle aliquote;
– per quanto riguarda la TASI, nessuna delle riduzioni ed esenzioni previste dall’art. 15 del regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) adottato dal Consiglio comunale, ovvero per abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; inoltre, nessuna riduzione per le famiglie con redditi bassi (art. 1, comma 682, L. 147/2013), nessuna esenzione o riduzione per gli immobili dichiarati inagibili a causa del sisma, nessuna riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico per i quali la base imponibile IMU è ridotta del 50% (art. 13, comma 3, Dlgs. 201/2011 convertito in L. 214/2011), nessuna detrazione prevista dal comma 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) nei seguenti casi:
a. per abitazione principale e pertinenze della stessa;
b. per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c. per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE” non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
– per quanto riguarda la TARI, nessuna riduzione delle tariffe rispetto al precedente regime di prelievo TARSU; in particolare, nessuna riduzione ed agevolazione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; per fabbricati rurali ad uso abitativo.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che nel predetto regolamento non è stata neppure prevista la possibilità di applicare una riduzione tariffaria per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto portatore di handicap grave di cui alla legge 104/1992 così pure per mancato svolgimento del servizio (art. 1, comma 656, L. 147/2013), ch’eppure è abbastanza frequente sia relativamente alla raccolta dei rifiuti che alla pulizia delle strade. Inoltre, non sono state individuate né le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (art. 1, comma 649, L. 147/2013) né le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (art. 1, comma 649, L. 147/2013).
Infine, seri dubbi sorgono riguardo la formazione delle tariffe che, sempre in base al regolamento, dovrebbero essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal DPR n. 158/1999 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea dovrebbero essere così determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Invece, per la formazione delle tariffe TARI è stato semplicemente seguito un criterio definito dal Responsabile del Servizio “euro per metro quadrato” senza, pertanto, tener conto dei coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività di cui alle tabelle dell’allegato 1 del DPR n. 158/1999, che dovrebbero essere determinati anch’essi dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe, ovviamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

10 settembre 2014

via Sopra il cotto l’acqua bollente | InAbruzzo.com

Navelli, convocazione consiglio comunale

 

Il prossimo Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria, nella sala consiliare presso l’area MAP di Navelli, per martedì 30 ottobre p.v. alle ore 18,00 in prima convocazione.

L’Ordine del Giorno prevede:

  1. Approvazione dei verbali della seduta precedente del 13.10.2012
  2. Affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani alla COGESA S.p.A. di Sulmona, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di servizio. Proroga dell’affidamento provvisorio fino a tale data. Adempimenti conseguenti.
  3. Approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) per il Comune di Navelli
  4. Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
  5. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU).