Online le sovvenzioni e i contributi alle imprese, i corrispettivi e i compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ovvero mediante pubblicazione nella home page dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l’importazione ed esportazione in formato gabellare, in modo da essere facilmente accessibili dall’home page e dai motori di ricerca.
In particolare, nei siti web devono essere indicati obbligatoriamente: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi l’entrata in vigore del decreto legge, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In altri termini, se manca la pubblicazione il pagamento è illegittimo.
E si tratta di un obbligo immediatamente cogente per tutti (amministrazioni centrali, regionali e locali, aziende speciali e società in house): lo ha chiarito la CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni) con una deliberazione n. 35/2012, fugando i dubbi derivanti dalla mancata adozione (prevista entro il 31 dicembre 2012) del regolamento statale che avrebbe dovuto definirne le modalità attuative, coordinandole con le altre numerose disposizioni che incidono sulla stessa materia, secondo quanto indicato al comma 6 dell’articolo 18, D.L. 83/2012 (“Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le modalita’ di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita’ di soggetti sulla base del medesimo titolo”).
In parole povere, l’inadempimento potrebbe costare caro a coloro che (dirigenti e responsabili dei servizi) firmano i provvedimenti di erogazione. È quindi necessario che tutte le pubbliche amministrazioni che non avessero ancora provveduto si attivino quanto prima. Un invito che mi sento di rivolgere in particolar modo al Comune di Navelli che alla buona pratica della trasparenza finora è risultato abbastanza insofferente vista la lunga battaglia condotta dal gruppo di minoranza perché fossero pubblicate all’albo pretorio le determinazioni dirigenziali.