Penali

Richiamati l’art. 11 comma 5 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in Legge 125 del 06.08.2015 che testualmente recita:

“Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.”

e l’art. 11 comma 5-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in Legge n. 125 del 06.08.2015 che testualmente recita:

“Il termine per l’inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell’applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori e’ indicata nell’atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l’apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo e’ applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all’entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo e’ applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l’amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull’immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l’amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.”

Navelli e Civitaretengacon una lettera indirizzata ai Presidenti ed ai Commissari dei consorzi, alle imprese esecutrici ed ai Direttori dei lavori, il Sindaco del Comune di Navelli invita i destinatari della missiva, coinvolti nei processi di ricostruzione, al rispetto rigoroso dei termini fissati dalle normative aggiungendo che, al fine di individuare esattamente la data di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) per l’eventuale applicazione di penali, i legali rappresentanti delle Imprese sono tenuti a darne tempestiva comunicazione, oltre che alla Direzione Lavori, anche al Comune.

Viene ricordato infine che, come previsto dall’art. 3 comma 3 della OPCM 3945 come sostituito dall’art. 3 della OPCM 3978, eventuali proroghe alla conclusione dei lavori possono essere concesse solo in situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata del direttore dei lavori, presentata, fino a 30 giorni prima della prevista scadenza, al competente servizio tecnico del comune per la necessaria validazione.