Art. 23 (Preventivo da allegare alla domanda di contributo)
1. Le previsioni di cui all’articolo 2, comma 3, relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere aicontributi, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dal presente legge.
Art. 24 (Attestazione del particolare interesse paesaggistico)
1. All’articolo 67-quinques, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “il direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il Segretario Regionale”.
Art. 25 (Modifiche al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)
1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, lettera a), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “L’acquisto dell’abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell’abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui all’ultimo comma dell’art. 1128 c.c.. Se la volumetria dell’edificio ricostruito, in conseguenza dell’acquisto dell’abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui all’ultimo comma dell’art. 1128 c.c. sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini: se tuttavia l’edificio è ricostruito con l’originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al detto ultimo comma dell’art. 1128 sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui ai commi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 2825 c.c., le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti . Non sono soggetti all’imposta di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e s.m.i., né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius; b) all’articolo 14, comma 5-bis, del le parole “La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e)” sono sostituite dalle seguenti “A tal fine il contributo di cui al precedente periodo sarà concesso in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto”.
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